Blog

Il recupero crediti giudiziale

L'intervento del Tribunale: il recupero crediti giudiziale

Il recupero crediti giudiziale

Come abbiamo detto la scorsa settimana, se un cliente si rivolge a SERIPA, Servizi Integrati per le Aziende Srl, per avere assistenza nel momento del recupero del credito insoluto, sia che si tratti di soldi che ha prestato, o di fatture insolute, o di altra forma di credito, la prima via che viene tentata sempre è quella del recupero crediti stragiudiziale (o extra giudiziario).

Qualora questa soluzione non faccia raggiungere i risultati sperati, è necessario adire alle vie legali: è il momento, insomma, di mettere in atto le procedure del recupero crediti giudiziale. Questo significa, tradotto in pratica, che ci si rivolgerà ad un Tribunale per ottenere un titolo esecutivo. In sostanza un Giudice emette nei confronti del debitore un ordine di pagamento che consentirà al creditore, se ve ne sarà bisogno, di procedere con l'esecuzione forzata sui beni del debitore.

Come abbiamo detto poco sopra, il recupero crediti giudiziale non è mai la prima strada che viene tentata quando si prende in carico la richiesta di aiuto di un cliente; questo per due motivi diversi:

  • costi. Il recupero crediti giudiziale ha dei costi più importanti di quelli che si sostengono in sede di recupero crediti stragiudiziale;
  • tempi. Il recupero crediti giudiziale prevede dei tempi molto più lunghi rispetto al recupero crediti stragiudiziale, e questo è dovuto alle tempistiche dilatate della burocrazia dei Tribunali.

Le fasi del recupero crediti giudiziale

Il ricorso per decreto ingiuntivo

La prima, e più immediata procedura che noi di SERIPA, Servizi Integrati per le Aziende Srl, adottiamo per i nostri clienti, nel momento in cui si deve dar vita ad una pratica di recupero crediti giudiziale, è l'ottenimento del titolo esecutivo. Come? Viene depositato presso il Tribunale competente un ricorso per decreto ingiuntivo: solitamente basato su presentazione di fatture non pagate, o di un riconoscimento di debito, depositate presso la Cancelleria del Tribunale di riferimento, allegando possibilmente il contratto in base al quale si è instaurato rapporto economico tra le parti e qualunque documento comprovante la sussistenza del credito. Deve essere, inoltre, prodotta la copia notarile autenticata delle scritture contabili relative alla registrazione della fattura (libro giornale oppure libro IVA).

Quella del ricorso per decreto ingiuntivo è una procedura abbastanza veloce: il Giudice esamina il ricorso che è stato depositato in Tribunale a nome del nostro cliente e, a seguito di ciò, emette un ordine di pagamento (il decreto ingiuntivo, appunto). Il creditore, in questa fase del procedimento, non ha la necessità di dimostrare che il credito effettivamente esista e non c'è nemmeno bisogno del cosiddetto “contraddittorio” con il debitore – ovvero la facoltà di difendersi in tutte le maniere che la Legge italiana consente, in quanto viene esaminata unicamente la documentazione prodotta che permetterà di emettere il decreto ingiuntivo, anche provvisoriamente esecutivo, oppure rigettare la richiesta.

La facoltà di opposizione del debitore

E una volta che il decreto ingiuntivo è stato emesso?

Generalmente il creditore, nostro cliente, non ha ancora in mano un titolo esecutivo: questo succede perché, dopo che al debitore è stato notificato il decreto ingiuntivo, egli ha il diritto di opporsi ad esso, chiaramente entro un determinato tempo.

Che cosa significa “esercitare il diritto di opposizione”? È una facoltà che la Legge italiana concede ai debitori o, comunque, a tutti coloro che sono soggetti ad un ordine di un Giudice. In sostanza si può avere la possibilità di contestare questo ordine: nel nostro caso particolare – quello di un decreto ingiuntivo – basta ad esempio dimostrare di essere in regola con i pagamenti oppure dimostrare che il creditore non sta adempiendo ai suoi obblighi. Questi sono solo due dei tanti esempi possibili; ciò che conta sapere è che il debitore ha 40 giorni dalla notifica dell’atto per esercitare il suo diritto di opposizione.

I due casi possibili: l'opposizione e la non opposizione

Se un debitore esercita il proprio diritto di opposizione, a questo punto viene istruita una causa ordinaria che ha lo scopo di accertare che il debito esista effettivamente. Il creditore non può più esibire solo una fattura, perché quello è un atto che viene emesso solo dal creditore stesso: deve dimostrare che il debito esiste e deve farlo in maniera inequivocabile. Questa è una causa lunga: possono passare addirittura anche quattro anni prima che venga emesso un verdetto! Al termine di essa possono succedere due cose:

  1. il giudice dà ragione al creditore. Il debito esiste e quindi il debitore deve pagare, non solo quanto dovuto ma gli sono addebitate anche tutte le spese legali della causa di opposizione;
  2. il giudice dà ragione al debitore. Il decreto ingiuntivo viene revocato ed è il creditore che deve pagare tutte le spese legali della causa di opposizione.

Se il debitore non esercita il diritto di opposizione, il decreto ingiuntivo dopo 40 giorni diventa un decreto esecutivo: questo permette al creditore di cominciare le procedure di esecuzione forzata nei confronti del debitore (ovvero: si possono cominciare a pignorare i beni del debitore). Sia nell'una che nell'altra fase, noi di SERIPA assistiamo i nostri clienti offrendo loro tutto il nostro sostegno e tutto il nostro supporto professionale, garantendo competenza e cura nel dettaglio in ogni fase della lavorazione della pratica.

Il decreto ingiuntivo diventa subito decreto esecutivo

Non ci resta che esaminare alcuni casi particolari, nei quali il decreto ingiuntivo può essere già considerato esecutivo – anche se in maniera provvisoria:

  1. il debitore riconosce il proprio debito
  2. il Giudice dichiara esecutivo il decreto ingiuntivo perché l'opposizione del debitore richiede un'istruttoria lunga e complicata

In ambedue i casi il creditore può incominciare l'esecuzione forzata indipendentemente dalle vicende della causa di opposizione. E anche in queste due eventualità noi di SERIPA offriamo ai nostri clienti tutta l'assistenza, legale e non solo, di cui abbisognano per muoversi in completa sicurezza e in tutta tranquillità, garantendo loro la tutela dei loro diritti in ogni fase dei procedimenti.

BROCHURE

CONTACTS

SERIPA S.r.l.

Sottopassaggio M.Saggin, 2 
35131 - Padova

P.I.V.A. 05231250282

Tel: +39 0497851010 
Fax: +39 0498591200 
Email: commerciale@seripa.eu